Telecamere negli spazi comuni: tra privacy e lacune normative

Un vuoto normativo. Alla base della sentenza n. 1436, pronunciata dalla Corte di Cassazione ci sarebbe proprio l’assenza di una “puntuale regolamentazione” in materia. A far scoppiare l’allarme privacy è stato il ricorso presentato alla Suprema Corte dal proprietario di una palazzina di Messina, in seguito al verdetto del Tribunale che gli aveva ingiunto la rimozione dell’impianto di videosorveglianza, sistemato due anni prima – a fronte di intimidazioni e minacce- sul cancello e sul portone di ingresso dello stabile. La denuncia di violazione della privacy era stata avanzata dall’ex nuora dell’uomo, la quale aveva imboccato la via legale per ottenere la rimozione delle telecamere. Nonostante il verdetto contrario, il soggetto ha affrontato il terzo – e ultimo- grado di giudizio affidando la questione al vaglio della Cassazione che ha letteralmente ribaltato il primo verdetto. Gli Ermellini hanno sentenziato che “se l´azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta dello spazio, esterno del fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d´ingresso), il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza”. Quanto espresso risulta valido anche nel caso in cui l’edificio in questione non sia un condominio dotato di “aree comuni” non categorizzabili come “luoghi di privata dimora o domicilio”. I vuoti legislativi in materia escluderebbero “il proprietario unico di un immobile, ancorché concesso in locazione o in comodato” dall’obbligo di rispettare le norme sulla riservatezza, autorizzandolo a monitorare gli spazi comuni “per fini esclusivamente personali” senza l’obbligo di accordo con i terzi che ne usufruiscono. Il Garante, già nel 2008, aveva esposto tale lacuna normativa – problematica comune anche i condomini- sia al Parlamento che al Governo, sottolineando le “condizioni di liceità per il trattamento di dati personali all´interno dei condomini: non sono stati identificati né i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), né le eventuali maggioranze da rispettare”.