Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC (D. L. n.179/2012 -L. n. 221/2012 ) .
Pertanto, le imprese individuali che si costituiscono dal 20/10/2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare l’indirizzo della PEC; l’assenza di tale comunicazione impedisce l’iscrizione dell’impresa e determina il rifiuto dell’istanza.
Le imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012, sono tenute a comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, con multe che vanno da € 103,00 a € 1032,00 se comunicate oltre i 30 giorni della scadenza, mentre da € 34,33 a € 344,00 se comunicate entro i 30 giorni, con sospensione di tutte le domande fino ad integrazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.