Con sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, la Corte Suprema di Cassazione si è espressa riguardo le offese avvenute tramite social network, ovvero FACEBOOK, dichiarando espressamente che si tratta di: ” DIFFAMAZIONE AGGRAVATA”. Offendere attraverso i social network può essere considerata a tutti gli effetti diffamazione aggravata, con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione o una multa che parte da un minimo di 516 Euro. Vi sono moltissime persone che, dietro un monitor, si sentono libere di dare sfogo a modi incivili e spesso gratuiti, tenendo comportamenti che mai adotterebbero di persona. Offendere via Facebook, o attraverso qualsiasi altro social netwok, può costare caro, e con sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, la Corte Suprema di Cassazione ha fatto un primo passo, verso la sensibilizzazione di molti utenti che considerano il web uno spazio in stile Far West nel quale dare sfogo a qualsiasi istinto, forti di una importante componente di anonimato o presunto tale. I social network sono però molto diversi dalle piazze virtuali usati in passato, dove ci si iscriveva con nick difficilmente riconducibili ad una persona. Oggi ci si iscrive con nome, cognome e una grande varietà di foto a corredo, rendendo di fatto univocamente identificata la persona che scrive e, in generale, posta. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 595 del Codice Penale in caso di diffamazione qualora il reato sia commesso sui social network.
Cosa dice la legge, Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE, articolo 595 del Codice Penale:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente*, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Con articolo precedente, si intende il numero 594 che riguarda l’ingiuria:
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
La pena prevista consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro.
L’ingiuria consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona presente, mentre diventa diffamazione quando la persona offesa non è fisicamente presente e l’offesa avviene comunicando con più persone, ledendone comunque l’onore o il decoro. Insultare una persona via Facebook viene quindi considerata diffamazione perché vi è assenza fisica della persona, che diventa aggravata perché l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, estendendo quindi la diffamazione ad un pubblico che può essere potenzialmente vastistissmo. (Facebook ha un milardo e 790 milioni di utenti attivi mensilmente, dati novembre 2016). La pena prevista, qualora il diffamato decidesse di procedere legalmente vincendo la causa, consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro. Un messaggio chiaro quindi, un primo passo verso una auspicabile consapevolezza che non tutto è possibile dietro a un monitor.